“Pianificare in modo adeguato la protezione del proprio patrimonio è uno degli elementi che garantisce la sicurezza economica di una famiglia nel tempo.
Secondo l’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Questo rende le polizze vita impignorabili e insequestrabili, ossia non sono soggette né ad azione esecutiva né cautelare, e questo ne fa dei validi strumenti da utilizzare a tutela del patrimonio personale e familiare.
L’impignorabilità e l’insequestrabilità delle polizze vita viene meno quando:
✓ siamo in presenza di responsabilità penale,
✓ le polizze sono caratterizzate da una prevalente natura finanziaria e speculativa anziché previdenziale (polizze unit linked ed index linked).
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